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Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 16/03/1987 Ud. (dep. 16/05/1987) Rv. 175995 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ DELL'INTERROGATORIO ASSUNTO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 225 OVVERO INUTILIZZABILITÀ DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI EX ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE IN CASO DI ESPRESSO RICHIAMO AD ESSA DALL'IMPUTATO CON CORRELATIVA CONFERMA - MERO RIFERIMENTO AD ESSA DA PARTE DEL P.M. O DEL G.I. AGLI INTERROGATORI DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA - NULLITÀ DELLA DECISIONE SU DI ESSA FONDATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175995-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - NULLITÀ DELL'INTERROGATORIO ASSUNTO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA AI SENSI DELL'ART. 225 OVVERO INUTILIZZABILITÀ DELLE SOMMARIE INFORMAZIONI EX ART. 225 BIS COD. PROC. PEN. - UTILIZZABILITÀ AI FINI PROBATORI - ESCLUSIONE - ECCEZIONE IN CASO DI ESPRESSO RICHIAMO AD ESSA DALL'IMPUTATO CON CORRELATIVA CONFERMA - MERO RIFERIMENTO AD ESSA DA PARTE DEL P.M. O DEL G.I. AGLI INTERROGATORI DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA - NULLITÀ DELLA DECISIONE SU DI ESSA FONDATA - FATTISPECIE.*

La nullità dell'interrogatorio assunto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. nella carenza degli adempimenti previsti da tale disposizione, ovvero la inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato assunte ai sensi dell'art. 225 bis cod. proc. pen., non solo non si riflette sugli interrogatori successivi qualora tali dichiarazioni l'imputato espressamente richiama e conferma, ma non impedisce in tal caso al giudice di merito di basare legittimamente su di esse la propria decisione. Non è invece sufficiente a tal fine la mera contestazione da parte del pubblico ministero o del giudice istruttore delle precedenti dichiarazioni nulle o inutilizzabili e una qualunque risposta dello imputato perché dette dichiarazioni diventino perciò solo utilizzabili. In caso contrario sarebbe del tutto svuotato il contenuto normativo delle citate Disposizioni perché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni nulle o delle sommarie informazioni si risolverebbe in utilizzabilità per le contestazioni e attraverso queste in piena utilizzabilità probatoria. (fattispecie in cui il giudice del dibattimento dopo aver dichiarato la nullità delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dell'imputato in assenza del difensore, aveva ritenuto di poter tener conto di tali informazioni ai fini probatori solo perché ad esse aveva fatto un mero riferimento il pubblico ministero ed il giudice istruttore negli interrogatori successivi dell'imputato senza alcuna conferma da parte di costui. Sulla validità delle dichiarazioni nulle se richiamate dell'imputato nel suo interrogatorio. (V mass n 166518 ed ivi citate; (Conf mass n 171410; (sez. II, 30 settembre 1982, bivona; (sez. I, 19 gennaio 1985, frantore; (sez. IV, 28 gennaio 1982, ferrari).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)