Sez. 3, Sentenza n. 15506 del 03/06/2024 (Rv. 671255-01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Controversie trattate davanti al giudice di pace - Competenza per materia o per materia con limite di valore - Valore complessivo superiore ad euro 26.000 - Liquidazione delle spese - Scaglione applicabile - Modulazione del compenso tra minimo e massimo - Criteri - Superamento dei valori massimi di tariffa - Limiti - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese di lite, se il valore complessivo di una controversia trattata davanti al giudice di pace (per competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) è superiore ad euro 26.000,00, va comunque applicato lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi innanzi a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia, mentre il superamento dei valori massimi è possibile, in base a principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso plurime cartelle esattoriali per sanzioni amministrative, aveva liquidato le spese sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario massimo, anche se l'importo complessivo delle sanzioni contestate era di molto superiore al valore massimo previsto dalla tariffa per i giudizi davanti al giudice di pace).
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 44 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)