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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 03)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 - Esercizio del potere discrezionale del giudice entro i valori minimi e massimi - Sindacato di legittimità - Esclusione - Scostamento rispetto ai valori minimi o massimi - Specifica motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2021-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661839-03

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)