Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014 - Entro i parametri minimi e massimi - Controllo di legittimità - Esclusione - Liquidazione in aumento o in diminuzione - Esigenza di motivazione - Sussiste.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)