Sez. U, Ordinanza n. 398 del 08/05/1997 (Rv. 504852 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Carattere sommario - Successione di due fasi - Distinzione - Sentenza resa nella seconda dalla sezione specializzata agraria - Impugnabilità diretta per Cassazione - Esclusione.
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, per l'affrancazione dell'enfiteusi, si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati dalla successione di due fasi, integrate tuttavia in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima, necessaria e a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al Pretore e concludentesi con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva nel caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda, eventuale a cognizione piena, affidata inderogabilmente alla sezione specializzata agraria, la cui sentenza è di primo grado, e può perciò, essere impugnata con l'appello e non, direttamente, con il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)