Sez. 2, Sentenza n. 8226 del 06/11/1987 (Rv. 455840 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE - TRASCRIZIONE - OPPOSIZIONE DEL CONCEDENTE - ACCOGLIMENTO - ALIENAZIONE DEL FONDO - INOPPONIBILITÀ AL CONCEDENTE - TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE - TRASCRIZIONE - OPPOSIZIONE DEL CONCEDENTE - ACCOGLIMENTO - ALIENAZIONE DEL FONDO - INOPPONIBILITÀ AL CONCEDENTE - TRASCRIZIONE DELL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
Il procedimento di affrancazione previsto dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 si svolge in due fasi, la prima delle quali, ad istruzione sommaria, si conclude con l'ordinanza di affrancazione pronunciata dal pretore, avente efficacia, anche se provvisoria, di titolo esecutivo ed importante, fin dal momento della sua notificazione, l'Estinzione dell'enfiteusi nei confronti di chiunque; mentre la seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, ha le stesse caratteristiche ed effetti dell'opposizione nel procedimento monitorio nel senso che l'efficacia di titolo esecutivo, meramente provvisoria, è destinata a diventare definitiva solo in caso di mancata opposizione o di suo rigetto, e quindi l'ordinanza di affranco perde ogni efficacia in caso di accoglimento della opposizione. Correlata a tale sistema è la particolare disciplina della trascrizione (ex lege n. 697 del 1966), che è bensì trascrizione di titolo di acquisto e non di domanda giudiziale, ma la cui precipua funzione è quella di consentire all'affrancante di far valere l'affrancazione solo dopo che il suo acquisto sia divenuto definitivo, onde sia l'Estinzione provvisoria della enfiteusi (ex art. 5) che il successivo acquisto del fondo da parte del terzo, sebbene trascritto, non sono opponibili al concedente che sia risultato vittorioso nel giudizio di opposizione, senza che rilevi in contrario la norma dell'art. 2644 cod. civ., data la caducità dell'acquisto da parte del terzo in connessione con la provvisorietà degli effetti dell'ordinanza di affranco. (V 4782/82, mass n 422764; (V 5379/81, mass n 416090; (V 4552/78, mass n 394231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)