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Sez. 3, Sentenza n. 14550 del 22/06/2009 (Rv. 608654 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione stipulata da uno solo dei coobbligati solidali, avente ad oggetto unicamente la sua quota di debito - Applicabilità dell'art. 1304 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Riduzione del debito residuo in misura pari all'importo della transazione.
Stato
decisa il 2009-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608654-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

Se uno dei condebitori solidali transige la lite con l'unico creditore, pagando una somma astrattamente corrispondente alla propria quota di debito, l'unico effetto di tale transazione nei confronti degli altri condebitori è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente, e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato da questi, mentre non trova applicazione l'art. 1304, comma primo, cod. civ., dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia riguardato l'intero debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)