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Sez. 3, Sentenza n. 7485 del 27/03/2007 (Rv. 596280 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Debitore stipulante - Limitazione della transazione alla quota interna di detto debitore - Conseguenze - Debitore solidale rimasto estraneo alla transazione - Efficacia nei confronti dello stesso - Esclusione - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596280-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

In tema di transazione, la disposizione di cui all'articolo 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. In questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito perché aveva ritenuto che il ricorrente - chiamato a rispondere insieme ai rispettivi concessionari della simulazione di due diversi contratti di affitto agrario -, non avendo dichiarato di volerne profittare, non poteva avvalersi della transazione, intervenuta tra gli attori ed alcuni degli altri convenuti, secondo cui i primi avrebbero proseguito il giudizio per la liquidazione dei danni ma rinunziavano a chiedere ai secondi - per la quota di debito degli stessi - il pagamento di quanto darebbe stato loro liquidato dal giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)