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Sez. 6, Sentenza n. 453 del 23/11/2004 Ud. (dep. 13/01/2005) Rv. 230785 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Regolare instaurazione del rapporto processuale conseguente a decreto di citazione a giudizio regolarmente emesso - Rinnovo della citazione all'imputato a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione - Competenza del giudice del dibattimento - Principio generale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230785-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Il rinnovo della citazione a giudizio (art. 143 disp.att.cod. proc. pen.), presupponendo la regolare instaurazione del rapporto processuale, postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una nuova citazione dell'imputato. Pertanto, tale adempimento non può in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso dal P.M., e non può sottostare alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 552 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto destituita di fondamento l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 552, comma primo, lett. f) e comma terzo, cod. proc. pen., sollevata dalla difesa nel processo celebrato a seguito di annullamento con rinvio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 1 lett. F CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)