Sez. 3, Sentenza n. 490 del 28/01/1985 (Rv. 438697 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA CON IL RITO ORDINARIO - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La trattazione della causa con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, in violazione dell'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. che non involge una questione di Costituzione del giudice, cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro, determina una nullità non assoluta ma relativa da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere, a pena di decadenza, nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. (V 14/83, mass n 424805; (V 4727/82, mass n 422680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)