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Sez. 3, Sentenza n. 4727 del 26/08/1982 (Rv. 422680 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - PRESUPPOSTO - SANABILITÀ DELL'IRREGOLARITÀ FORMALE COSTITUITA DAL MANCATO RISPETTO DEL RITO DEL LAVORO IN ORDINE ALLA FORMA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIUDIZIO SU RAPPORTI AGRARI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422680-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - PRESUPPOSTO - SANABILITÀ DELL'IRREGOLARITÀ FORMALE COSTITUITA DAL MANCATO RISPETTO DEL RITO DEL LAVORO IN ORDINE ALLA FORMA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI GIUDIZIO SU RAPPORTI AGRARI DEVOLUTI ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE.*

L'art. 426 (nuovo testo) cod. proc. civ. - nel prevedere (anche per le cause promosse dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973) il passaggio dal rito ordinario a quello speciale - presuppone la sanabilità dell'irregolarità formale costituita dal mancato rispetto delle norme processuali del lavoro in ordine alla Forma dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Conseguentemente nelle controversie su rapporti agrari devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, la nullità derivante dalla applicazione del rito ordinario invece che del nuovo rito del lavoro è di ordine relativo e può essere sanata quando, con il pieno svolgimento del contraddittorio e l'Esercizio del diritto di difesa, sia raggiunto lo scopo assegnato all'atto dall'ordinamento, o comunque la relativa eccezione non sia stata proposta, a pena di decadenza, nella prima difesa od istanza successiva al compimento dell'atto stesso. (V 3638/81, mass n 414257; (Conf 5420/80, mass n 409295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)