Sez. 3, Sentenza n. 14 del 05/01/1983 (Rv. 424805 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE DI CAUSA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - TRATTAZIONE DI CAUSA AGRARIA CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La trattazione di causa agraria con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, in violazione dell'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. - che non involge una questione di Costituzione del giudice, cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro - determina una nullità non assoluta, ma relativa, da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere, a pena di decadenza, nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. (V 4727/82, mass n 422680; (V 2073/82, mass n 419934; (V 581/81, mass n 411067; (V 5420/80, mass n 409295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)