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Sez. U, Sentenza n. 2018 del 15/03/1985 (Rv. 439926 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E RIVENDITORI - ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO SOLO AI RIVENDITORI PRESCELTI DALLE PREDETTE ASSOCIAZIONI - BOICOTTAGGIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTRARIETÀ DELL'ACCORDO ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439926-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI E RIVENDITORI - ACCESSO ALLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO SOLO AI RIVENDITORI PRESCELTI DALLE PREDETTE ASSOCIAZIONI - BOICOTTAGGIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - CONTRARIETÀ DELL'ACCORDO ALLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Un accordo fra associazioni di produttori e di rivenditori (nella specie, editori e giornalai), che consenta la distribuzione del prodotto soltanto ai rivenditori prescelti dalle predette associazioni in base a regole predeterminate inerenti alla procedura ed ai criteri di scelta, non può qualificarsi come boicottaggio in danno degli imprenditori non scelti (e quindi professionalmente scorretto ex art. 2598 cod. civ.), quando l'esclusione delle relazioni economiche di altri soggetti non sia assoluta e riguardante tutti gli estranei all'accordo, ma si dia la possibilità di accedere all'accordo stesso in base al riscontro dell'esistenza di requisiti qualitativi obiettivi correlati all'esigenza della razionalizzazione e del miglioramento della distribuzione del prodotto, e quando inoltre si apportino limiti all'autonomia dei produttori, nello interesse della categoria generale dei rivenditori. L'accordo medesimo non può considerarsi contrario alla correttezza professionale, ex art. 2598 n. 3 cod. civ., se risulta che la scelta dei rivenditori venga effettuata secondo criteri qualitativi oggettivi, riguardanti le capacità del rivenditore e l'idoneità della sua azienda, in relazione alle esigenze della migliore distribuzione del prodotto, e che tali criteri siano fissati uniformemente in base ad una procedura nella quale vengano valutate comparativamente le situazioni e le posizioni precostituite sul mercato di più aspiranti al medesimo punto di vendita. (V 2634/83, mass n 427520; (V 742/81, mass n 411218; (V 2387/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)