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Sez. 1, Sentenza n. 2108 del 15/03/1990 (Rv. 465938 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN UNICO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465938-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN UNICO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La speciale Competenza in unico grado della Corte di appello in ordine al giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (sulla quale non incidono le declaratorie di illegittimità, di cui a Corte cost., nn. 5/1980 e 223/1983, che hanno interessato le sole Disposizioni, della stessa legge 865 e successiva proroga, attinenti ai criteri di quantificazione dell'indennità per i terreni a vocazione edificatoria) manifestamente non contrasta con gli artt. 3 e 24 cost.. Atteso che la regola del doppio grado di giurisdizione di merito non è espressione di un principio costituzionale e che la sua deroga, nell'ambito delle espropriazioni disciplinate dalla citata legge del 1971, trova giustificazione nelle oggettive peculiarità dei rispettivi procedimenti, anche con riguardo alle opere alla cui realizzazione sono preordinati (senza che su detta diversità di procedimenti possa incidere l'eventuale applicabilità dei criteri indennitari posti dalla legge n. 2359 del 1865, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di quelli fissati dall'art. 16 della legge del n. 865 del 1971). (Conf 494/89, mass n 461604; (Conf 445/89, mass n 461565; (Conf 315/89, mass n 461473).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)