Sez. 1, Sentenza n. 494 del 27/01/1989 (Rv. 461604 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN UNICO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO IN UNICO GRADO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di espropriazioni per pubblica utilità disposte ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'art. 19 di tale legge, il quale devolve alla Corte d'appello in unico grado l'opposizione alla stima dell'indennità, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla difformità di trattamento rispetto ai proprietari espropriati sulla base della legge 25 giugno 1865 n. 2359, tenuto conto che la regola del doppio grado di giurisdizione di merito non è espressione di un principio costituzionale e che la sua deroga, nell'ambito delle espropriazioni disciplinate dalla citata legge del 1971, trova giustificazione nelle oggettive peculiarità dei rispettivi procedimenti, anche con riguardo alle opere alla cui realizzazione sono preordinati (senza che su detta diversità di procedimenti possa incidere l'eventuale applicabilità dei criteri indennitari posti dalla legge n. 2359 del 1865, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di quelli fissati dall'art. 16 della legge del n. 865 del 1971). (V 78/84, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)