Sez. 1, Sentenza n. 2464 del 12/07/1990 Cc. (dep. 19/09/1990) Rv. 185354 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GRAVITÀ DEL REATO COMMESSO O PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE DI COGNIZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GRAVITÀ DEL REATO COMMESSO O PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE DI COGNIZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
In Sede di giudizio per l'ammissione al regime delle semilibertà deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato di rieducazione del condannato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione. La gravità del reato e la pericolosità del suo autore restano pur sempre elementi rilevanti per lo studio della personalità del condannato, specie in relazione alla possibilità del suo reinserimento sociale. (V mass n 141487; (V mass n 141578; (V mass n 138367; (Conf mass n 153914; (Conf mass n 155933; (Conf mass n 162335).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)