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Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 04/06/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155933 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INTERNATI IN ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE - PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE CHE HA ADOTTATO LA MISURA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155933-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - INTERNATI IN ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE - PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE CHE HA ADOTTATO LA MISURA - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In Sede di giudizio per l'ammissione al regime di semilibertà - così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento, per gli internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, alla pericolosità ritenuta dal giudice che ha adottato la misura. (Conf mass n 153914, nulla in termini per i condannati; (V mass n 141578; (V mass n 138367; (V mass n 137442).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)