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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 20/04/1982 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153914 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GRAVITÀ DEL REATO COMMESSO O PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE DI COGNIZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153914-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - SEMILIBERTÀ - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GRAVITÀ DEL REATO COMMESSO O PERICOLOSITÀ RITENUTA DAL GIUDICE DI COGNIZIONE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In Sede di giudizio per l'ammissione al regime della semilibertà - così come per l'applicazione di ogni altra misura alternativa alla detenzione - deve aversi esclusivo riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, senza fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione. (V mass n 141487; (V mass n 141578; (V mass n 138367; (V mass n 137442).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)