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Sez. 1, Sentenza n. 2191 del 28/10/1970 (Rv. 348340 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1970-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348340-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*

L'Azione di revindica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi in quanto con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne piu il possesso, sicche agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta, e sia al fine di conseguire il possesso della cosa mentre la seconda Azione, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e presuppone, quindi, che vi sia stata consegna della cosa dal richiedente all'attuale detentore. In questa seconda ipotesi l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta, del quale non deve conseguentemente fornire la prova, potendosi limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo, e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. (V 2101'69, mass n 341383 2770'68, mass n 335393).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)