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Sez. 2, Sentenza n. 2770 del 02/08/1968 (Rv. 335393 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - ESTREMI - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA COSA PER LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICRESI - CONFIGURABILITA DELL'AZIONE DI RESTITUZIONE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI POSSEDERE LA COSA A TITOLO DI PROPRIETA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335393-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - DIFFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE AZIONI - AZIONE DI RESTITUZIONE - ESTREMI - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA COSA PER LA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICRESI - CONFIGURABILITA DELL'AZIONE DI RESTITUZIONE - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI POSSEDERE LA COSA A TITOLO DI PROPRIETA - IRRILEVANZA.*

L'Azione di rivendicazione e caratterizzata dal presupposto che l'attore assuma di essere proprietario della cosa e di non averne piu il possesso, sicche egli agisce contro chiunque di fatto la possiede o la detiene, oltre che per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta anche per conseguire il possesso della cosa. L'Azione di restituzione, al contrario, ha carattere personale ed ha la sua base in una Mancanza sopravvenuta del titolo a detenere, avendo esaurita la sua funzione il rapporto obbligatorio interceduto tra chi agisce e chi e chiamato a restituire. L'Azione-che, in base ai criteri sovraesposti, sia da qualificarsi di restituzione e non di revindica,- non modifica la sua natura a seguito e per effetto della eccezione sollevata dal convenuto che assuma di possedere la cosa a titolo di proprieta. Pertanto, agisce in restituzione e non in revindica chi pone a fondamento della domanda di rilascio la cessazione di un rapporto di anticresi per essersi il convenuto ormai soddisfatto del suo credito, anche se quest'ultimo, negando l'esistenza del contratto di anticresi, affermi d'essere proprietario della cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1960

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)