Sez. 1, Sentenza n. 23402 del 16/12/2004 (Rv. 578286 - 01)
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE | Richiesta "ex" art. 700 cod. proc. civ. - Procedimento - Natura sommaria e cautelare - Conseguenze - Ordinanza sul reclamo - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE
Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto - deve essere inquadrato nell'ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all'art. 700 cod. proc. civ., costituita dal fatto che il "periculum in mora" è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Conseguentemente, si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ.; e poiché l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo dà luogo ad una decisione la cui efficacia è condizionata alla instaurazione della causa di merito, essa non è fonte di una statuizione definitiva e decisoria e, dunque, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)