Sez. 3, Sentenza n. 4082 del 25/02/2005 (Rv. 579749 - 01)
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE | Richiesta "ex" art. 700 cod. proc. civ. - Procedimento - Natura sommaria e cautelare - Conseguenze - Ordinanza sul reclamo - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE
Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto - deve essere inquadrato nell'ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all'art. 700 cod. proc. civ., costituita dal fatto che il "periculum in mora" è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669-bis e ss. cod. proc.civ., con la conseguenza che l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo, costituendo un provvedimento interinale o provvisorio, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che, concretandosi nella pubblicazione di una rettifica, essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell'omessa instaurazione della causa di merito, atteso che il fenomeno della irreversibilità degli effetti - il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sé sufficiente per soddisfare l'interesse del richiedente - Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà supposto dall'art. 111, settimo comma, cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 08/02/1981 num. 47 art. 8, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)