Sez. 3, Ordinanza n. 4866 del 29/03/2003 (Rv. 570213 - 01)
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE | Richiesta ex art. 700 cod. proc. civ. - Procedimento - Natura sommaria e cautelare - Conseguenze - Ordinanza sul reclamo ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
STAMPA - STAMPA PERIODICA - RETTIFICHE
Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, (il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione spontanea o di pubblicazione inidonea della rettifica, l'autore della richiesta di rettifica possa chiedere, "ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione") è inquadrabile nella tutela sommaria cautelare, giacché la sua particolarità, rispetto alla tutela cosiddetta atipica ex art. 700 cod. proc. civ., sta in ciò, che il "periculum in mora", avuto riguardo al diritto oggetto della cautela, è ritenuto comunque sussistente, nel senso, cioè, che non è necessaria una valutazione giudiziale sul punto, mentre, per il resto, esso è da annoverare tra i provvedimenti cautelari previsti da leggi speciali, con conseguente applicazione, nei termini di cui all'art. 669 - "quaterdecies" cod. proc. civ., delle disposizioni dei procedimenti cautelari in generale, di cui agli artt. 669 bis e ss. dello stesso codice. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza pronunziata in sede di reclamo ex art. 669 "terdecies" cod. proc. civ., che confermi, revochi o modifichi le determinazioni del provvedimento oggetto di reclamo, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio, munito di efficacia temporanea, in quanto condizionato all'instaurazione della causa di merito.
Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 8 CORTE COST., Legge 05/08/1981 num. 416 art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)