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Sez. 2, Sentenza n. 40228 del 28/10/2025 Cc. (dep. 15/12/2025) Rv. 289020-03

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Silenzio su una sopravvenuta causa estintiva di una erogazione periodica di danaro - Idoneità ad integrare i raggiri - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289020-03

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

In tema di truffa, costituisce raggiro il silenzio serbato sulla sopravvenienza di una causa estintiva di un'erogazione periodica di danaro, che si accompagni a condotte commissive idonee ad influire causalmente sulla determinazione e sul mantenimento dell'obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dal "deceptus". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del comportamento truffaldino a fronte dell'omessa comunicazione dell'avvenuto decesso del beneficiario all'ente erogatore del trattamento previdenziale e dei reiterati prelievi effettuati dall'agente, sul conto cointestato alimentato dai soli accrediti della pensione, con l'utilizzo della carta di credito intestata al defunto, sul rilievo che tali condotte, omissive e commissive, fossero idonee a trarre in inganno l'ente in ordine all'esistenza in vita dell'avente diritto).

Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)