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Sez. 3, Sentenza n. 3511 del 26/04/1990 (Rv. 466853 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ PREESISTENTE ALL'ACQUISTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466853-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - NECESSITÀ PREESISTENTE ALL'ACQUISTO - IDONEITÀ.*

In tema di recesso dal contratto di locazione per la necessità del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria o dei propri congiunti, il requisito della sopravvenienza della necessità stessa alla Costituzione del rapporto locatizio trova applicazione soltanto nei confronti dell'originario locatore, potendo invece l'acquirente dell'immobile locato far valere tale causa di recesso sia nel caso in cui in cui l'allegata situazione sia sorta posteriormente all'acquisto, sia nel caso in cui essa fosse a questo presistente, con la sola limitazione che, ai sensi dell'art. 61 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la facoltà di recesso non può essere esercitata finché non siano decorsi due anni dalla data dell'acquisto, ridotti ad un anno nei casi indicati nel primo capoverso dell'articolo medesimo. (Conf 286/89, mass n 461445; (Conf 296/85, mass n 438519).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)