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Sez. 3, Sentenza n. 296 del 23/01/1985 (Rv. 438519 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - REQUISITI - SOPRAVVENIENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438519-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - REQUISITI - SOPRAVVENIENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

In tema di recesso dal contratto di locazione per la necessità del locatore di destinare l'immobile all'Esercizio della propria attività, il requisito della sopravvenienza della necessità stessa alla Costituzione del rapporto locatizio trova applicazione soltanto nei confronti dell'originario locatore, potendo invece l'acquirente dell'immobile locato far valere tale causa di recesso sia nel caso in cui l'allegata situazione sia sorta posteriormente all'acquisto, sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente. (Conf 2971/83, mass n 427881; (Conf 4159/82, mass n 422131; (Conf 1284/82, mass n 419159).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)