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Sez. 3, Sentenza n. 286 del 20/01/1989 (Rv. 461445 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461445-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - RILEVANZA DELLA SOPRAVVENIENZA DELLA NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La sopravvenienza della necessità, idonea a legittimare la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, è richiesta soltanto allorché a proporre la relativa domanda sia l'originario locatore e non pure nei riguardi dell'acquirente dell'immobile locato che è tenuto solamente al rispetto del termine dilatorio biennale, stabilito dalla legge, prima di iniziare tale Azione. (Conf 144/87, mass n 449921; (Conf 296/85, mass n 438519; (Conf 2971/83, mass n 427881; (Conf 4159/82, mass n 422131).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)