Sez. 3, Sentenza n. 10980 del 09/08/2001 (Rv. 548927 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Giudizio di liquidazione del danno - Morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio - Successione degli eredi nel giudizio - Liquidazione del danno biologico originariamente richiesto - Riferimento alla durata probabile della vita - Esclusione - Riferimento alla durata effettiva - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)