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Sez. 3, Sentenza n. 19564 del 29/09/2004 (Rv. 581032 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Natura di danno non patrimoniale - Conseguenze - Risarcibilità a norma dell'art. 2059 cod. civ. - Liquidazione - Criteri - Criterio del "punto percentuale" - Applicazione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581032-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il danno alla salute costituisce un danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art.2059 cod. civ., e la sua liquidazione deve avvenire con riferimento ai criteri equitativi indicati dal combinato disposto del ricordato art. 2059 e dell'art.1126 cod. civ., facendo eventualmente ricorso al criterio del "punto percentuale", purchè l'adozione di tale criterio sia sorretta da congrua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)