Sez. 3, Sentenza n. 19564 del 29/09/2004 (Rv. 581032 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Natura di danno non patrimoniale - Conseguenze - Risarcibilità a norma dell'art. 2059 cod. civ. - Liquidazione - Criteri - Criterio del "punto percentuale" - Applicazione - Legittimità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il danno alla salute costituisce un danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art.2059 cod. civ., e la sua liquidazione deve avvenire con riferimento ai criteri equitativi indicati dal combinato disposto del ricordato art. 2059 e dell'art.1126 cod. civ., facendo eventualmente ricorso al criterio del "punto percentuale", purchè l'adozione di tale criterio sia sorretta da congrua motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)