Sez. 4, Sentenza n. 36896 del 24/05/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237233 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Cause di estinzione della pena - Indulto sopravvenuto all'esecuzione della misura - Verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
Il giudice investito di una istanza di revoca o di sostituzione di una misura cautelare custodiale alla cui esecuzione sia sopravvenuta una causa estintiva della pena (nella specie costituita dall'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006) deve procedere alla verifica della proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata, tenendo conto della possibilità che la pena prevedibilmente irroganda risulti "in toto" ovvero per la gran parte estinta, sì da rendere non più proporzionato ed adeguato il mantenimento della misura medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)