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Sez. 6, Sentenza n. 33859 del 10/07/2008 Cc. (dep. 25/08/2008) Rv. 240800 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Criterio di proporzionalità - Applicabilità anche nel corso dell'esecuzione della misura - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240800-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In tema di misure coercitive, il criterio di valutazione della proporzionalità della misura rispetto in particolare alla sanzione irrogata o irroganda di cui all'art. 275, comma secondo, cod. proc. pen., va esclusivamente riferito al momento applicativo della misura e non anche a ciascun momento della sua esecuzione, essendo la adeguatezza dell'entità della misura già sofferta rispetto alla sanzione riportata o da riportare presidiata dalla disciplina dei termini massimi di fase.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)