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Sez. 5, Sentenza n. 4531 del 22/02/2013 (Rv. 625450 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Inottemperanza dell'obbligo di dichiarazione annuale - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Detraibilità dell'imposta versata in eccedenza nel relativo periodo - Esclusione - Diritto al nuovo rimborso del credito maturato nel periodo anteriore - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625450-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, a tale riguardo al contribuente pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)