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Sez. 5, Sentenza n. 1240 del 22/01/2014 (Rv. 629227 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Accertamento induttivo - AmmissibilitĂ  - Dato relativo al reddito indicato dalla parte nella dichiarazione mod. 760 per lo stesso anno di imposta - UtilizzabilitĂ .
Stato
decisa il 2014-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629227-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Ufficio impositore, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA, di determinare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, tra i primi potendo includersi quello relativo al reddito indicato dalla parte nella dichiarazione mod. 760 afferente lo stesso anno di imposta ovvero accertato dall'Ufficio ai fini dell'imposte dirette per l'anno in esame.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)