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Sez. 1, Sentenza n. 2993 del 05/03/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207225 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Capacità di intendere e di volere - Differenza - Accertamento - Obbligo generale - Esclusione - Condizioni dell'accertamento.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207225-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE

L'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quelle di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. L'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)