Sez. 1, Sentenza n. 3245 del 09/07/1989 (Rv. 463320 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA - ORDINANZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA - ORDINANZA DI RIGETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., in quanto tale provvedimento, di sostanziale natura amministrativa, rimanendo nell'ambito della forza dispositiva della sentenza a cui si riferisce e non realizzando una volontà giurisdizionale autonoma, non è di per sè impugnabile, nemmeno a norma dell'art. 111 cost.. (V 4126/85, mass n 441653; (Conf 2820/86, mass n 445857; (Conf 2568/86, mass n 445655; (Conf 170/79, mass n 396239).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)