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Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 22/04/1986 (Rv. 445857 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ORDINANZA DI CORREZIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445857-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ORDINANZA DI CORREZIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che abbia rigettato il ricorso per correzione ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., in quanto tale ordinanza, di sostanziale natura amministrativa, rimanendo nell'ambito della forza dispositiva della sentenza cui si riferisce e non realizzando una volontà giurisdicente autonoma, non è di per sè impugnabile, neanche a norma dell'art. 111 cost.. (V 2474/72, mass n 359946; (V 1149/67, mass n 327574; (Conf 4126/85, mass n 441653; (Conf 170/79, mass n 396239).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)