Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 11/07/1985 (Rv. 441653 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ORDINANZA DI CORREZIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CORRETTA - AMMISSIBILITÀ - TERMINI - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ORDINANZA DI CORREZIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CORRETTA - AMMISSIBILITÀ - TERMINI - LIMITI.*
L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287-288 cod. proc. civ., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce. (V 2474/72, mass n 359946; (V 1149/67, mass n 327574).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)