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Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 06/09/1993 (Rv. 483673 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto | Prova - Oggetto.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483673-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto

L'interruzione della prescrizione deve essere rigorosamente provata in tutti i suoi elementi dalla parte che la allega. In particolare, quando l'interruzione derivi da un preteso riconoscimento del debito (art. 2944 cod. civ.), il creditore deve provare che tale riconoscimento proviene direttamente dal debitore o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)