Sez. 2, Sentenza n. 7847 del 26/03/2008 (Rv. 602473 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Interruzione del termine necessario ad usucapire - Riconoscimento del diritto del proprietario della cosa sottoposta al possesso - Provenienza diretta dal soggetto manifestante il riconoscimento o abilitato per conto di quest'ultimo - Necessità - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di usucapione, quando l'interruzione del termine necessario ad usucapire derivi, ai sensi dell'articolo 1165 cod. civ., dal riconoscimento del diritto del proprietario della cosa su cui il possesso è esercitato, siffatto riconoscimento, per essere operante a tali fini, deve provenire direttamente dal soggetto che lo manifesta o da soggetto abilitato ad agire in nome e per conto di quest'ultimo. (Nella specie è stato negato che, per il solo fatto dell'utilizzo del plurale nelle missive indirizzate al proprietario confinante, nelle quali ci si obbligava ad eliminare affacci e luci abusive, il mittente avesse manifestato anche la volontà della propria consorte di dismettere le predette servitù illegittime in favore dell'immobile di proprietà esclusiva di quella).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)