Sez. 1, Sentenza n. 6554 del 04/07/1998 (Rv. 516963 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Prova - Onere - Distribuzione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La parte nei cui confronti sia stata eccepita la prescrizione del diritto fatto valere ha l'onere, al fine di paralizzare tale eccezione, di provare l'avvenuta interruzione della prescrizione stessa
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)