Sez. L, Sentenza n. 3736 del 28/03/2000 (Rv. 535122 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve - Prova - Sentenza con la relata di notificazione - Produzione in fotocopia - Idoneità ex art. 2719 cod. civ. - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Allo scopo di dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui è ammessa la produzione in base all'art. 372 cod. proc. civ. non è prescritto il requisito della autenticità della copia, previsto invece dall'art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed è quindi applicabile la regola generale posta dall'art. 2719 cod. civ. (che opera anche per gli atti pubblici) sulla equiparazione della copia fotostatica all'originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)