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Sez. 2, Sentenza n. 20482 del 06/10/2011 (Rv. 619861 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Procedimento di notificazione - Effetti - Estensione agli atti sostanziali - Revoca del mandato - Notifica ex art. 140 cod. proc. civ. - Validità ed efficacia - Configurabilità - Compiuta giacenza della raccomandata - Correttezza dell'indirizzo del destinatario - Prova della mancata conoscenza dell'atto - Esclusione - Fondamento - Superamento della presunzione - Criteri.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619861-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie possibili di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, secondo un principio che si estende anche agli atti sostanziali. Ne consegue che la revoca del mandato, da qualificarsi atto unilaterale recettizio, regolato dall'art. 1335 cod. civ., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ., senza che l'esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)