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Sez. L - , Ordinanza n. 27800 del 22/11/2017 (Rv. 646504 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile della P.A. per attività provvedimentale - Illegittimità dell'atto - Risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646504-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione è correlato ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento del danno ad un medico aspirante a convenzione per l’assistenza primaria, per il solo fatto che la P.A. non avesse pubblicato la carenza della sede nei tempi di cui all’accordo economico collettivo, senza accertare la sussistenza dei presupposti per la individuazione della carenza in tale sede, la posizione dell'aspirante rispetto all’esercizio della discrezionalità della P.A., l'imputabilità del dedotto danno nonché la colpa o il dolo dell’amministrazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)