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Sez. L - , Ordinanza n. 2340 del 26/01/2022 (Rv. 663673 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità extracontrattuale della P.A. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663673-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)