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Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014 (Rv. 633377 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità civile della P.A. per attività provvedimentale - Illegittimità dell'atto - Risarcimento del danno - Condizioni - Fattispecie in tema di illegittimità dei provvedimenti incidenti su di una situazione di mero fatto.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633377-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Nella specie, la S.C., ha rigettato, per carenza del requisito dell'ingiustizia del danno, la domanda risarcitoria conseguente alla chiusura di un centro sanitario di riabilitazione operante senza la prescritta autorizzazione regionale, disposta con provvedimenti amministrativi annullati dal TAR per violazione di legge avente carattere esclusivamente procedimentale, osservando che gli stessi avevano inciso non su una situazione giuridicamente rilevante, ma su una posizione di mero fatto, protrattasi nel tempo "contra legem").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)