Sez. 3, Sentenza n. 8056 del 31/03/2007 (Rv. 599097 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Svolgimento di attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando in vista di futuri contratti di assicurazione - Stipula dei contratti di assicurazione senza avvalersi della prestazione del mediatore (broker) - Inadempimento - Sussistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE
Allorquando un broker di assicurazione abbia svolto un'attività di collaborazione intellettuale con un soggetto assicurando, in vista della copertura di rischi assicurativi e per la stipula di futuri contratti di assicurazione, sussiste inadempimento - e, conseguentemente, diritto al risarcimento dei danni - qualora l'assicurando abbia stipulato "in proprio" quegli stessi contratti di assicurazione, senza avvalersi della collaborazione del broker ed impedendo al medesimo di lucrare le competenze di sua spettanza (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il grave inadempimento contrattuale a carico di un Comune che, dopo aver utilizzato i progetti redatti dal broker, aveva poi stipulato i contratti senza avvalersi della collaborazione del medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1756, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 1, Legge 28/11/1984 num. 792 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)