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Sez. 3, Sentenza n. 5437 del 14/03/2006 (Rv. 588406 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Soggetto cooperante con compiti di programmazione e organizzazione delle attività agricole - Sussunzione nella nozione di coltivatore diretto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588406-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

L'art.6 della legge n. 203 del 1982, nel definire il concetto di coltivatore diretto, non esclude che, nello svolgimento del lavoro di coltivazione del fondo, riferito dalla legge al coltivatore diretto e alla sua famiglia, e presumibilmente impostato secondo il criterio della divisione dei compiti, uno dei cooperanti svolga esclusivamente i necessari compiti di programmazione ed organizzazione dell'attività di coltivazione e di vendita dei prodotti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)