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Sez. L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003 (Rv. 564086 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatore diretto - Nozione unitaria ad ogni fine di legge - Insussistenza - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Imprenditorialità dell'attività - Necessità - Esclusione - Utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia - Sufficienza - Prestazione di un numero minimo di giornate lavorative da parte del coltivatore medesimo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564086-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)