Sez. 2, Sentenza n. 332 del 10/01/2011 (Rv. 615924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Appello avverso sentenze non definitive - Documentazione necessaria per la decisione - Regolare deposito di detta documentazione nel fascicolo di parte - Ordine di acquisizione del fascicolo - ObbligatorietĂ - Inottemperanza della parte - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
L'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. impone al giudice dell'impugnazione avverso sentenza non definitiva, per la cui decisione sia necessaria l'acquisizione di documentazione (prodotta da una delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l'emissione della sentenza definitiva), di ordinare alla parte di produrre copia della suddetta documentazione, potendo trarre le conseguenze derivanti dal mancato esame di quella documentazione solo nel caso in cui la parte stessa non abbia provveduto alla richiesta produzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)