Sez. L, Sentenza n. 4267 del 01/03/2005 (Rv. 579889 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Appello avverso sentenze non definitive - Documentazione depositata nel fascicolo di parte nel giudizio pendente di primo grado - Ordine alla parte di produrne copia - Obbligatorietà - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
In base all'art. 123 bis delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ. è obbligatorio per il giudice dell'impugnazione avverso sentenza non definitiva, che per decidere nel merito ritenga necessaria l'acquisizione di documentazione - prodotta da una delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l'emissione della sentenza definitiva - ordinare alla parte di produrre copia della suddetta documentazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)